+39 0461 215161

Richiesta intervento autorità istituzionali per la corretta e diffusa attivazione del lavoro agile. Dispositivi di Protezione Individuali.

Egr. Dott. ARNO KOMPATSCHER Presidente della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Egr. Dott. MAURIZIO FUGATTI Presidente della Provincia autonoma di Trento

Egr. Dott. PARIDE GIANMOENA Presidente del Consorzio dei Comuni trentini

Egr. Dott. SANDRO LOMBARDI Commissario del Governo per la Provincia di Trento

In riferimento all’oggetto, la scrivente O.S. ritiene importante evidenziare, come già peraltro effettuato dalle Confederazioni di CGIL – CISL – UIL nei giorni scorsi, che anche tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano obbligatoriamente rispettare quanto prescritto dal D.to L.vo n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in un periodo emergenziale come quello che sta attraversando il nostro Paese dove i rischi di contagio sono esponenziali e solo con la fornitura degli idonei Dispositivi di Protezione Individuali, associati all’attuazione di tutte le prescrizioni emanate al fine di contrastare la diffusione del COVI-19, si potrà continuare a garantire la sicurezza dei lavoratori pubblici e di tutti coloro che espletano i servizi esternalizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Riteniamo assolutamente necessario garantire la pedissequa osservanza di quanto disposto all’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede in maniera inequivocabile che: “…… fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, ……. individuando le attività indifferibili da rendere in presenza” e dall’art. 1 comma 1 lettera e) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 con il quale di raccomanda di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando le modalità di lavoro agile previste dall’art. 2, comma 1, lettera r) dello stesso D.P.C.M..

Che anche la recente Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020 al punto 2 ha ribadito che: “Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”, quindi senza alcuna imposizione per le ferie del corrente anno.

E’ pertanto inequivocabile che la prima misura da adottare obbligatoriamente per le Pubbliche Amministrazioni è il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che solo successivamente è possibile adottare le altre misure citate nel precedente capoverso.

E’ altrettanto palese che nel caso in cui non vi fosse la possibilità di attivare nessuna delle misure previste dal punto 2 della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 all’art. 19 stabilisce che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Si ritiene altresì improcrastinabile assicurare per tutto il personale pubblico, con particolare attenzione al personale sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed ausiliario, nonché quello che svolge servizio a contatto con l’utenza o in esterno degli uffici, la fornitura dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuali e l’immediata rivalutazione del rischio, ai sensi D. L.vo n. 81/2008, specificando in maniera dettagliata le prescrizioni sull’uso di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali.

Urgente risulta attivare la maggiore accuratezza possibile nella pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti di lavoro con prodotti idonei, compresi gli automezzi in dotazione al personale, evitando il sovraffollamento dei locali e la frequente aerazione degli stessi, nonché di procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro nel caso in cui fossero stati presenti dipendenti o utenti con sintomatologie similari a quelle da affezione da coronavirus.

Si rammenta che ai sensi della normativa vigente (D.to L.vo n. 81/2008), la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico è in capo ai datori di lavoro, con la collaborazione dei medici competenti. Stesso obbligo in capo ai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 36 del D.to L.vo n. 81/2008, è quello relativo all’adeguata informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte, a tal fine si chiede che i medici competenti dispongano i corretti protocolli operativi del caso.

Si resta in attesa di sollecite assicurazioni sulle misure che sono state o che saranno adottate, facendo presente altresì che in caso di ulteriori segnalazioni di mancanza dei Dispositivi Protezione Individuali o di mancata attuazione di quanto previsto dalle attuali normative finora emanate, si effettueranno apposite segnalazioni alle autorità competenti.

Distinti saluti

Il Segretario generale CISL FP del Trentino

Giuseppe PALLANCH

Lettera Emergenza Coronavirus.

Categorie APSP,Autonomie locali,Enti locali,Provincia

Tags: ,